AssoAmbiente

News

140/2018/PE

Il MATTM con decreto 28 marzo 2018, n. 69 (GU n. 139 del 18 giugno 2018) ha adottato il “Regolamento recante disciplina per Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Le disposizioni del regolamento si applicano al conglomerato bituminoso definito quale il “rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente: 1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso; 2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso”, non si applicano invece al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-bis del D.Lgs 152/06 e smi.

Il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto (EoW) ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

  1. è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1 del regolamento in oggetto;
  2. risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
  3. risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1del regolamento in oggetto che prevedono verifiche sui rifiuti in ingresso e verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso

Il rispetto dei criteri sopra richiamati è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all’Allegato 2 del regolamento in oggetto e inviata all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con una delle modalità di cui all’art. 65 del D.Lgs 82/2005.

Sempre in materia di EoW, ed in particolare in relazione alle conseguenze che si stanno registrando a livello nazionale a seguito della Sentenza della IV Sezione del Consiglio Di Stato n. 1229/2018 (v. circolari associative n. 046 e n. 092 del 2018), segnaliamo che l’Associazione ha evidenziato anche ai nuovi interlocutori politico-istituzionali il contesto di paralisi generale, a livello nazionale, delle attività di recupero anche di processi di EoW auspicando un rapido chiarimento finalizzato ad assicurare la regolarità operativa degli impianti interessati.

Nel rimandare al regolamento in oggetto, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 22.06.2018
Documenti allegati

Recenti

15 Maggio 2024
Acquisto prodotti riciclati e imballaggi “verdi” - istruzioni per credito d’imposta
Il MASE ha pubblicato il DM 2 aprile 2024, n. 132 con cui vengono definiti criteri e modalità di applicazione del contributo statale previsto a favore delle imprese che acquistano prodotti derivati da plastica riciclata o imballaggi biodegradabili.
Leggi di +
14 Maggio 2024
Chiarimento Commissione europea su classificazione sfalci e potature.
La Commissione europea ha risposto ufficialmente ad un quesito del Ministero dell'Ambiente che chiedeva un chiarimento sulla classificazione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato,
Leggi di +
14 Maggio 2024
Consultazione UE su atto delegato per il calcolo del carbon footprint per batterie veicoli elettrici
Lo scorso 30 aprile 2024, la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza di regolamento delegato che integra il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie...
Leggi di +
13 Maggio 2024
Circular Economy Network – Report 2024
Il Circular Economy Network (CEN), in collaborazione con ENEA, ha elaborato e presentato il Rapporto sull’economia circolare 2024 ....
Leggi di +
13 Maggio 2024
AIA – violazione prescrizioni su gestione rifiuti sono penali
Il gestore di un impianto che non rispetta le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) attinenti alla "gestione dei rifiuti" incorre in un illecito penale e non amministrativo. 
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL